Il Consiglio di Stato esamina i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela e, premesso che l’interesse pubblico specifico alla rimozione dell’atto illegittimo deve essere integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità, osserva che l’apprezzamento del presupposto in questione non può neanche risolversi nella tautologica ripetizione degli interessi sottesi alla disposizione normativa la cui violazione ha integrato l’illegittimità dell’atto oggetto del procedimento di autotutela.
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche così tracciate, il Consiglio di Stato ritiene che la mera indicazione dell’interesse pubblico all’igiene, alla sicurezza e al decoro, sottese alla normativa sulle distanze tra edifici recata dal DM n. 1444/1968, senza alcuna ulteriore argomentazione concreta circa le ragioni dell’attualità dell’esigenza della reintegrazione di quei valori (in relazione alla situazione di fatto prodottasi per effetto dell’attuazione dei titoli edilizi originari), si rivela insufficiente a legittimare l’annullamento di un permesso di costruire.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 341 del 27 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.