Il Consiglio di Stato esamina i presupposti per l’esercizio
del potere di autotutela e, premesso che l’interesse pubblico specifico alla
rimozione dell’atto illegittimo deve essere integrato da ragioni differenti
dalla mera esigenza di ripristino della legalità, osserva che l’apprezzamento
del presupposto in questione non può neanche risolversi nella tautologica
ripetizione degli interessi sottesi alla disposizione normativa la cui
violazione ha integrato l’illegittimità dell’atto oggetto del procedimento di
autotutela.
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche così tracciate, il
Consiglio di Stato ritiene che la mera indicazione dell’interesse pubblico
all’igiene, alla sicurezza e al decoro, sottese alla normativa sulle distanze tra edifici recata dal
DM n. 1444/1968, senza alcuna ulteriore argomentazione
concreta circa le ragioni dell’attualità dell’esigenza della reintegrazione di
quei valori (in relazione alla situazione di fatto prodottasi per effetto
dell’attuazione dei titoli edilizi originari), si rivela insufficiente a
legittimare l’annullamento di un permesso di costruire.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 341
del 27 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.