La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, dopo aver richiamato la deliberazione n. 19/2009 resa dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata (che aveva ritenuto preferibile, pur tra le varie opzioni scrutinabili dall’interprete, la tesi che riconduce il contratto di patrocinio legale nell’ambito del contratto d’opera intellettuale regolato dall’art. 2230 c.c. e ss.) afferma che:
«Detta interpretazione è preferibile anche a parere di questo Collegio, ove si consideri che il patrocinio legale è occasionato da esigenze contingenti di difesa in giudizio, che non è predeterminabile nei suoi aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione, che  è sempre un’obbligazione di mezzi. A ciò si aggiunga anche la natura  strettamente fiduciaria della prestazione che non è compatibile con una procedura concorsuale e/o comparativa  per la scelta del difensore. 
Queste considerazioni trovano peraltro conforto nella direttiva 2014/24/UE relativa ai contratti di appalto ove al punto 25 del considerato viene evidenziato che “ Taluni servizi legali ... comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, ... Tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti (….). Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva”.
Così come l’art. 10, alla lettera i), esclude l’applicazione della disciplina degli appalti nei confronti della  rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’ art. 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio: 
— in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure
— in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali.
Tutto ciò considerato l’affidamento di incarichi legali per la difesa in giudizio non è soggetto alla normativa del codice degli appalti e, segnatamente, ai richiamati articoli 20 e 27 del d.lgs. 163/2006».

La sentenza della Corte di conti, Sezione giurisdizionale della Calabria, n. 344 del 27 dicembre 2016 è consultabile sul sito della Corte dei conti, sezione banca dati delle sentenze.