Il TAR Lazio, Sezione Terza, ha rimesso alla Corte Costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012, secondo cui l'iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF.
Ad avviso del TAR appare non manifestamente infondata  la questione sollevata nel ricorso con la quale viene denunziata, quanto alla possibilità di accedere all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, la disparità di trattamento che la disciplina dell’art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012 recherebbe per gli avvocati formatisi in Italia, rispetto agli avvocati stabiliti di cui tratta l’art. 9 del decreto legislativo n. 96 del 2001, per i quali l'iscrizione nella relativa sezione speciale dell'albo è (ancora) subordinata alla dimostrazione di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia.

L’ordinanza della Sezione Terza del TAR Lazio n 12856 del 29 dicembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.