Secondo il Consiglio di Stato, il pagamento pecuniario della somma di cui di cui all’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 va qualificata non alla stregua di sanzione automatica, ma quale onere per la riammissione, per il che è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione, come oggi previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016; disposizione quest’ultima che, nonostante la portata apparentemente innovativa, ha carattere interpretativo e consente, quindi, di orientare una corretta esegesi in merito alla portata e al contenuto della disciplina pregressa. 

La sentenza, resa in forma semplificata, del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 92 del 16 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.