Il TAR Milano precisa che dalla formulazione letterale dell’art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001, il quale dispone che il dirigente o il responsabile dell'ufficio notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l’intervento previsto nella DIA (oggi SCIA) qualora, entro il termine di cui al comma 1, sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, può desumersi che l’Amministrazione, entro il termine de quo, è tenuta ad adottare il provvedimento inibitorio pur non essendo tenuta anche a notificarlo nello stesso termine.
Al riguardo, il TAR Milano puntualizza che per data di adozione dell’atto deve intendersi, per esigenze di trasparenza e certezza, quella di registrazione dell’atto al protocollo dell’Ente, e non quella della semplice sottoscrizione dell’atto da parte del dirigente o responsabile dell’ufficio.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 2488 del 29 dicembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.