Il comune non ha in linea di principio l’obbligo di motivare la quantificazione della misura d’imposta all’interno dell’ambito stabilito dalla legge; solamente nei casi in cui sia la stessa legge a vincolare le delibere tariffarie a determinati parametri, ricorre l’obbligo motivazionale, cosa che non accade in materia di imposta comunale sugli immobili che è finalizzata al finanziamento delle spese generali del comune.
Il Comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d'imposta all'interno dell'intervallo stabilito, più di quanto abbia l'obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione; ne consegue che il mero riferimento al soddisfacimento delle esigenze di bilancio integra la motivazione della scelta di fissare l’aliquota più elevata consentita dalla legge.

In tal senso si esprime il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con la sentenza n. 3930 del 24 luglio 2014
 

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