Il TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, con la sentenza n. 1842 in data 11 luglio 2014, ha annullato la previsione di una variante al PGT in quanto carente di istruttoria e di motivazione in relazione alla precedente vocazione edificatoria dell’area dei ricorrenti e al cospetto di un affidamento dei proprietari riguardo alla possibilità di costruirvi una determinata volumetria.

Ad avviso del TAR milanese, nonostante generalmente si ritenga sufficiente che l’amministrazione fornisca una sommaria motivazione delle proprie scelte pianificatorie e che non contenga, dunque, un’analitica confutazione delle singole osservazioni svolte dalla parte interessata, la scelta deve, pur sempre, esternare le ragioni a supporto di una legittima e ragionevole potestà pianificatoria.

La motivazione degli atti di pianificazione urbanistica deve, sempre secondo il TAR, trovare un concreto raffronto con la realtà territoriale del comune cui si riferisce, evidenziandone le peculiarità che ne giustificano la scelta anche in relazione ai contrapposti interessi dei privati, eventualmente contemperando le più varie esigenze, soprattutto quando si va a modificare un assetto ormai consolidato e per gli stessi molto più vantaggioso.

(Il testo della sentenza è stato estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/).