La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 190 del 4 luglio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, nella parte in cui autorizza la Giunta provinciale a erogare contributi finanziari alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online a condizione che abbiano sede legale e redazione principale nel territorio della Provincia di Bolzano.
La disposizione scrutinata nel subordinare la concessione dei contributi al requisito della sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, a scapito di quelle radicate in altre zone del territorio nazionale o in altri Stati membri dell’Unione europea, si pone in violazione della libertà di stabilimento garantita dai Trattati europei, che esigono una parità di trattamento tra imprese, indipendentemente dalla ubicazione della loro sede legale e quindi vietano tanto le discriminazioni palesi, quanto le misure che ostacolino o scoraggino, direttamente o indirettamente, il pieno esercizio della libertà di stabilimento.
Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Corte Costituzionale al seguente indirizzo.