L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 33 del 10 dicembre 2014, ha enunciato i seguenti principi di diritto in materia di comunicazioni via p.e.c.:
 
"a) le comunicazioni di segreteria tramite posta elettronica certificata sono valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell’entrata in vigore del c.p.a. (purché, comunque, successive a esso) e anche se indirizzate a un difensore che aveva omesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso o nel primo atto difensivo;
b) la validità e l’efficacia della comunicazione tramite posta elettronica certificata possono essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema informatico o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario;
c) a fronte di una comunicazione effettuata ai sensi della lett. a), non può essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile previsto dall’art. 37 c.p.a., sulla base della sola deduzione (e del coerente rilievo) dell’incertezza giuridica sulla validità dell’utilizzo dello strumento di trasmissione della PEC".
 
Il testo dell'ordinanza dell'Adunanza Plenaria è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.