Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4402 del 28 agosto 2014, riformando la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione I, n. 1397/2014, ha ritenuto legittimo l’ordine di rimozione di una bacheca utilizzata da un gruppo consiliare, la cui installazione era stata in precedenza autorizzata, motivato sul rilievo che il gruppo consiliare non era più attivo e che, pertanto, doveva ritenersi venuta meno la finalità per la quale la bacheca era stata autorizzata.
Il Giudice di prime cure aveva annullato il provvedimento comunale di rimozione della bacheca, incentrando, sostanzialmente, la motivazione sulla violazione del principio della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione in favore del quisque de populo.
In accoglimento dell'appello, il Consiglio di Stato ha osservato che:
  • l’efficacia dell’autorizzazione all’installazione della bacheca deve ritenersi esaurita con il venir meno del soggetto politico in funzione della cui costituzione il titolo era stato accordato;
  • il provvedimento comunale impugnato non ha violato il diritto costituzionale tutelato dall’art. 21 della Carta Costituzionale, stante la mancanza, nella fattispecie concreta, del soggetto titolare dello stesso diritto;
  • poiché non ci si trova in presenza di un’azione popolare, non è consentito accordare tutela neppure ai soggetti terzi che, senza autorizzazione, hanno di fatto utilizzato la bacheca, né tantomeno a qualsiasi interessato.