Al di là della colpevole erronea compilazione dei moduli di deposito da parte del difensore, deve essere  data prevalenza al contenuto degli atti depositati in giudizio e sottoscritti digitalmente; una compilazione dei moduli di deposito difforme dal contenuto sostanziale degli atti ad esso allegati non può certamente valere ad attribuire diverso contenuto sostanziale agli atti con i medesimi depositati; ai sensi dell’art. 2 dell’allegato 2 al DPCS 28 luglio 2021, infatti, le regole tecniche del processo amministrativo assolvono unicamente alla funzione tecnica di consentire al sistema informativo della giustizia amministrativa di tradurre in informazioni digitali il contenuto del deposito, senza mutare la sostanza dei contenuti come disciplinata dalle norme primarie del codice del processo amministrativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, ordinanza n. 1291 del 17 marzo 2026