Il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990 è finalizzato a consentire la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ma non può essere invocato per sanare la carenza di presupposti sostanziali dell’azione amministrativa o per sopperire alla mancanza di requisiti essenziali per l’ammissibilità di un titolo edilizio.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1603 del 9 aprile 2026