Non è richiesta la sussistenza di un rapporto di perfetta identità tra il preavviso di rigetto e l’atto conclusivo del procedimento, né una corrispondenza piena tra i due atti, ben potendo l’Amministrazione procedente meglio precisare nel provvedimento finale la propria determinazione, sempreché il contenuto del diniego si inscriva nello stesso schema delineato dalla comunicazione di cui all’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, escludendosi soltanto la possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1526 dell’1 aprile 2026