In considerazione dell’alternativa giuridica di fronte alla quale l’amministrazione si trova – cioè continuare l’esecuzione del contratto con l’aggiudicataria illegittima e risarcire l’aggiudicataria pretermessa, oppure far subentrare quest’ultima nell’esecuzione - si deve ritenere che in realtà la scelta naturale dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, in conformità al principio di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, sia quella di provvedere a stipulare un nuovo contratto o di far subentrare il nuovo aggiudicatario, con la conseguenza che sussiste un onere di motivazione solo nel caso contrario.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1957 del 27 aprile 2026 - Pres. Buricelli, Est. Di Mario