In materia di S.C.I.A. edilizia, l’istanza presentata a mezzo PEC all’amministrazione competente, pur astrattamente valida sotto il profilo formale, non è idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio-assenso ex art. 20 L. n. 241/1990 qualora l’ordinamento preveda, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 380/2001, lo Sportello Unico per l’Edilizia quale unico punto di accesso obbligatorio per la presentazione delle pratiche; ne consegue che, in assenza di utilizzo dei canali telematici istituzionali, l’inerzia dell’amministrazione non può assumere valore provvedimentale tacito.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1618 del 9 aprile 2026