Il TAR Milano precisa che l’art. 97 del d.l.vo n. 50/2016 non articola il contraddittorio sull’anomalia o sulla congruità secondo rigide e vincolanti scansioni procedimentali, limitandosi a stabilire, al comma 5, che “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni”, sicché l’adeguatezza della dialettica procedimentale deve essere apprezzata in concreto e non sulla base di una predeterminata e formalistica scansione procedimentale; con l’art. 97 cit. è stato abbandonato il modello trifasico, di cui all’art. 88 del previgente del d.l.vo n. 163/2006, sostituito da un modulo procedimentale monofasico elastico, che non esclude ma neppure impone l’audizione dell’interessato, che resta possibile solo al fine della compiutezza del confronto dialettico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2208 del 7 ottobre 2022.