Il TAR Milano, seguendo l'orientamento della Sezione (Sez. II, n. 2800 del 14 dicembre 2021), precisa che gli effetti obbligatori discendenti dalle convenzioni urbanistiche o dagli atti ad equiparati non sono soggetti a scadenza, a differenza del regime urbanistico conseguente alla pianificazione attuativa o al rilascio del titolo edilizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2284 del 19 ottobre 2022.