Il TAR Milano, dopo aver messo in risalto che il regolamento comunale di igiene di Milano stabilisce che l’esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a emissioni in atmosfera deve avvenire con modalità e/o dispositivi atti ad evitare pericolo per la salute e molestia di ogni genere per il vicinato, osserva:
<<Come si vede, queste disposizioni contengono norme molto ampie che fanno riferimento, non solo alle sorgenti che immettono nell’ambiente sostanze inquinati o dannose per la salute umana, ma anche a tutte quelle fonti di emissioni odorose in qualsiasi modo prodotte le quali, seppur non inquinanti o non pericolose per la salute, siano comunque moleste.
Ritiene pertanto il Collegio che non possano essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui le norme appena illustrate … sarebbero applicabili solo alle immissioni in atmosfera derivanti da combustione.
Quanto sopra porta inoltre a ritenere che l’obbligo, per chi immette emissioni in atmosfera, di adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare molestie al vicinato riguardi anche gli impianti non inquinanti o non pericolosi per la salute: le norme del regolamento di igiene, in altre parole, non intendono proteggere esclusivamente l’interesse ambientale, preso specificamente in considerazione dal d.lgs. n. 152 del 2006, ma anche l’interesse alla pacifica e civile convivenza. Ne discende che nessun rilievo ha la circostanza che l’attività esercitata dalla ricorrente sia inserita nell’elenco di cui all’Allegato IV alla Parte V del d.lgs. n. 152 del 2006, cui si applica l’art. 272, primo comma, dello stesso d.lgs. il quale si riferisce alle attività scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico per le quali non è prevista autorizzazione né alcuna particolare prescrizione. L’art. 272, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006 non impone particolari prescrizioni in quanto il suo obiettivo è quello di preservare l’ambiente ed in quanto, se questo è l’obiettivo, non vi è ragione di introdurre obblighi che riguardino attività non inquinanti; ciò non toglie tuttavia che prescrizioni possano essere dettate da altre norme per la tutela di interessi pubblici diversi quale quello volto appunto alla tutela della pacifica e civile convivenza turbata dalla produzione di emissioni (non inquinati ma) moleste per il vicinato. Le norme contenute nel regolamento comunale di igiene pongono, come detto, obblighi funzionali al perseguimento di tale interesse pubblico, e sono proprio queste norme ad essere state applicate nel caso concreto.>>
TAR Lombardia, Milano, III, 2 agosto 2022 n. 1880.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.