Il TAR Milano precisa che:
<<4.2. Le norme cristallizzate nella lex specialis vincolano in assoluto l'operato dei concorrenti e della stazione appaltante, la quale non può disapplicarle, integrarle o modificarle, se non con lo strumento dell’autotutela e fornendone adeguata pubblicità agli operatori economici, in attuazione dei principi di trasparenza e di concorrenzialità.
La cristallizzazione di tali norme al momento della indizione della procedura le rende impermeabili anche rispetto allo ius superveniens, a meno che la norma sopravvenuta non stabilisca espressamente una diversa efficacia temporale per le procedure in corso alla data della sua entrata in vigore, in deroga al principio generale del tempus regit actum (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 24 maggio 2011 n. 9).
Le regole fissate nella lex specialis devono essere dunque applicate dalla stazione appaltante, anche se non conformi allo ius superveniens, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2006 del 14 settembre 2022.