Il TAR Brescia osserva che in forza della disposizione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, l'obbligo di rimozione dei rifiuti grava sia sul responsabile dell’abbandono o del deposito incontrollato, sia, in solido con questi, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area a cui l’abbandono dei rifiuti possa essere imputato a titolo di dolo (per aver agevolato o cooperato alla realizzazione della condotta vietata), o di colpa (per aver omesso di esercitare la dovuta vigilanza sui beni interessati dall'abbandono dei rifiuti).
Il TAR precisa che la norma, peraltro, è stata interpretata estensivamente dalla giurisprudenza, per evidenti esigenze di effettività della tutela ambientale, ricomprendendo nell'alveo degli obbligati qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente (Cons. Stato, Ad. Plen. 26 gennaio, 2021 n. 3; TAR Bari, sez. I, 11 novembre 2021 n. 1627; T.A.R. Parma, sez. I, 26/05/2017, n. 187; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 03/08/2015, n. 809).
Aggiunge il TAR che dal momento che l’abbandono dei rifiuti costituisce un illecito permanente, la sua rimozione costituisce una obbligazione propter rem che segue la proprietà dei rifiuti e si trasferisce con la titolarità dei medesimi, dal momento che il nuovo proprietario dei rifiuti, benchè non responsabile del loro abbandono “originario”, diviene responsabile dell’ulteriore protrazione di tale abbandono, che come detto costituisce un illecito di carattere permanente; non si tratta, in tal caso, del proprietario del terreno sul quale siano stati abbandonati rifiuti di proprietà di terzi, ma del proprietario degli stessi rifiuti, acquistati unitamente al compendio aziendale, e che in tale qualità diviene responsabile dell’ulteriore protrazione dello stato di abbandono dei medesimi, e sul quale, pertanto, grava l’obbligo legale previsto dall’art. 192 d. lgs. 152/2006 di provvedere alla loro rimozione e smaltimento in qualità sia di “proprietario” degli stessi che di “(cor)responsabile” del loro abbandono.

TAR Lombardia, Brescia, I, 8 settembre 2022 n. 829.