Il TAR Milano osserva che i criteri ambientali minimi rappresentano gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi ambientali di cui al Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. Consiglio di Stato, V, 5 agosto 2022, n. 6934).
Tali disposizioni non hanno natura meramente programmatica, ma costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le Stazioni appaltanti, come emerge con evidenza dal comma 3 dell’art. 34, il quale stabilisce che “l’obbligo di cui ai commi 1 e 2 [in precedenza richiamati] si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione” (cfr. Consiglio di Stato, V, 3 febbraio 2021, n. 972).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2178 del 4 ottobre 2022.