Il TAR Brescia osserva che la qualificazione di un materiale quale “end of waste” non dipende solamente dalle caratteristiche intrinseche del materiale, ma anche da condizioni esterne che possono sussistere e persistere oppure no. Di talché non è detto che un materiale sia “end of waste” per sempre, potendo una condizione esterna venire meno nel corso del tempo, così come – al contrario – sopravvenire, modificando la qualificazione, puramente giuridica, del materiale da rifiuto a “end of waste”. Ciò vale, in particolare, per la certezza dell’utilizzo del materiale costituente “end of waste”. Non è sufficiente allo scopo l’affermazione generica dell’esistenza di una domanda, occorrendo al riguardo la dimostrazione dell’impiego di quel materiale in uno specifico processo produttivo.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 780 del 5 agosto 2022.