Il TAR Milano osserva che:
- l’art. 82, comma 1, c.p.a., stabilisce che "Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento";
- tale norma è stata oggetto di modifica da parte dall'art. 17, comma 7, lett. a) n. 5), del d.l. n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, il quale ha ridotto a centoventi giorni il termine previsto per la presentazione della nuova istanza di fissazione di udienza, prima stabilito in centottanta giorni;
- stante la natura processuale della previsione, tale modifica si applica anche ai processi in corso e, quindi, anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della novella vale il termine di centoventi giorni.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2303 del 21 ottobre 2022.