Il TAR Milano, in merito al rapporto tra piano economico e finanziario e offerta, osserva che, secondo la giurisprudenza cui la Sezione presta adesione (da ultimo TAR Lombardia, Milano, IV, 22/06/2021 n. 1521 e Cons. Stato, V, 19/04/2021 n. 3168), il PEF “è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività (Cons. Stato, V, 10.02.2010, n. 653). Sicché il PEF non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto come vorrebbe l’appellante, il quale lo vorrebbe un mero supporto dimostrativo della semplice fondatezza dell’offerta stessa (sì che un’eventuale sua imprecisione non inficerebbe quella e sarebbe sanabile con il soccorso istruttorio). In realtà, invece, il PEF rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale perché dà modo all’amministrazione, che ha invitato ad offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto.”

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2246 del 13 ottobre 2022.