La verifica di anomalia ha natura globale e sintetica e non atomistica e non possono rilevare, ove distintamente considerate, eventuali inesattezze o minime incongruenze delle specifiche voci di cui l’offerta si compone; oltretutto, l’Amministrazione non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell’offerta sì da renderla non remunerativa.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2735 del 21 luglio 2025