Di fronte all’invito a conformare la S.C.I.A. la parte privata può decidere se adempiere alle prescrizioni dell’amministrazione, facendo quindi acquiescenza alle stesse, oppure se impugnare immediatamente il provvedimento che le impone e dispone il divieto di prosecuzione delle opere. Nel primo caso, se il privato aderisce all’invito e ottempera, il termine per la formazione del silenzio assenso ricomincia a decorrere dalla data in cui questi comunica l'adozione delle misure prescritte dall’amministrazione ai fini della formazione del titolo. Laddove invece non adempia e non conformi la S.C.I.A. secondo quanto indicato dall’amministrazione, una volta decorso il termine all’uopo previsto l’attività segnalata si intende vietata in via definitiva. La legge non prevede alcun ulteriore atto da parte dell’amministrazione competente in difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, poiché il divieto di prosecuzione dell’attività si produce automaticamente ex lege.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2861 del 25 agosto 2025