Con l’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 69 del 2024, convertito con modifiche dalla l. n. 105 del 2024, il legislatore ha deciso di tutelare l’affidamento del privato consentendo, a determinate condizioni, di dare rilevanza esclusiva alle risultanze dell’ultimo titolo, comprese le dichiarazioni rese dal progettista concernenti lo stato di fatto. Questa disposizione consente ora di dare rilevanza esclusiva all’ultimo titolo riguardante un intervento che ha interessato l’immobile nella sua interezza, impedendo così all’amministrazione di contestare, successivamente alla sua emanazione, precedenti abusi non riscontrati in sede di rilascio. La norma subordina questo favorevole effetto alla condizione che l’amministrazione abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. Ne consegue che, per dimostrare lo stato legittimo, l’interessato può sì limitarsi a produrre l’ultimo titolo edilizio, ma deve trattarsi di un titolo che (oltre a riguardare un intervento che interessi l’immobile nella sua interezza) dia conto dell’accertamento effettuato dall’amministrazione circa la sussistenza e la regolarità dei titoli edilizi precedenti che legittimano lo stato di fatto dichiarato per ottenere il suo rilascio. L’attestazione dell’amministrazione circa la regolarità dei titoli pregressi deve essere esplicita e, in assenza di tale attestazione esplicita, la rappresentazione dello stato di fatto compiuta dal progettista non è di per sé sufficiente, poiché la circostanza che un'opera non legittima sia rappresentata nelle pratiche edilizie non può comportarne la regolarizzazione postuma.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2802 del 31 luglio 2025