Nelle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici, la legittimazione al ricorso è correlata ad una situazione soggettiva qualificata e differenziata, che l’operatore economico acquista per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione. A tale regola fa eccezione, tra le altre, l’ipotesi del soggetto che contesta che una gara sia in radice mancata, per essere stato disposto un affidamento diretto. In casi di questo tipo, nei quali il criterio della partecipazione alla procedura è evidentemente inutilizzabile, essendo mancata una procedura ad evidenza pubblica, la legittimazione è intesa in termini più ampi, venendo riconosciuta all’operatore economico “del settore di mercato cui afferisce l’oggetto del contratto”.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 764 del 12 agosto 2025