I pannelli solari hanno assunto la caratteristica di componente ordinaria del paesaggio, con elevato livello di diluizione della relativa percezione. La loro visibilità, pertanto, rappresenta caratteristica ordinaria e non può essere assunta ad elemento ostativo o limitativo secondo criteri di assolutezza. L’incompatibilità dell’opera, o la sua parziale compatibilità, con i valori oggetto di tutela deve essere evidenziata dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo mediante una valutazione calibrata sulla concreta situazione di fatto e non limitata ad affermazioni generiche e stereotipate. Ciò che viene richiesto all’amministrazione è di specificare le ragioni della parziale compatibilità, previo esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare, al di là della mera visibilità dalla strada che non può costituire, ex se considerata, ragione giustificatrice, sul piano della compiutezza valutativa rispetto ad un pur legittimo obiettivo di “migliore inserimento nel contesto paesaggistico”.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2702 del 17 luglio 2025