Il TAR Milano precisa che non si possono far rientrare nella valutazione di congruità dell’offerta (nella fattispecie per il servizio di ristorazione scolastica e sociale) costi e ricavi relativi a rapporti negoziali esterni, con soggetti che non sono parte dell’appalto, rapporti che – anche in un quadro di pregresse e consolidate relazioni commerciali – sono comunque del tutto eventuali; invero, l’offerta deve essere sostenibile e il contratto non in perdita per l’appaltatore autonomamente, e non grazie a elementi esterni al contratto medesimo, perché, diversamente, si altererebbe la libera concorrenza a favore degli operatori economici più forti, che possono permettersi – pur di conquistare quote sempre maggiori di mercato e di espellere dal mercato altri concorrenti – di presentare offerte in perdita.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 257 del 6 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.