Il TAR Brescia disattende una eccezione secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile - a termini degli articoli gli artt. 358 e 387 del c.p.c. - perché il ricorrente ha notificato due ricorsi e depositato solo il secondo, sulla base della seguente motivazione:
«anche con riferimento al processo civile, da cui l’invocato principio è mutuato nell’ambito del processo amministrativo, l’orientamento giurisprudenziale consolidato afferma che “l'impugnazione non può intendersi consumata e preclusa ove il gravame sia stato rinnovato in termini (come avvenuto nel caso di specie) prima della dichiarazione d'improcedibilità e vi sia stata regolare contraddittorio tra le parti (Cass. n. 9569/2000; n. 23220/2005). Tale interpretazione è conforme ai principi del giusto processo, diretti a rimuovere, anche nel campo delle impugnazioni, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, evitando formalismi e rigori interpretativi, dovendosi ravvisare la consumazione dell'impugnazione solo ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità” (Cass. civ., Sez. II, 9 ottobre 2013, n. 22984; id. Cass. civ., Sez. II, 26 maggio 2010, n. 12898)».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 83 del 31 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.