Il TAR Milano rigetta una eccezione di tardività con riferimento al deposito di una memoria difensiva avvenuto nella mattinata del sabato e precisa che:
«Come previsto dall’art. 52, co. 5, cod. proc. amm., i termini a ritroso che scadono nella giornata di sabato continuano a scadere in tale giorno e non nel giorno antecedente, non valendo per gli stessi la regola di equiparazione del sabato alla domenica. Va evidenziato che, mentre la proroga del termine scadente in un giorno festivo rappresenta un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione in molteplici disposizioni, di pari portata non può invece essere considerata la regola di equiparazione del sabato al giorno festivo, prevista dall’art. 155 c.p.c. e dall’art. 52, co. 5, d.lgs. n. 104/2010, “dovendosi alla stessa riconoscere carattere eccezionale, atteso che la sua validità è limitata ai soli atti processuali svolti fuori dall'udienza e solo per i termini che si calcolano in avanti (e non a ritroso)” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2019, n. 6443)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 362 del 24 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.