Il TAR Brescia, dopo aver richiamato le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, secondo cui “[l]a rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (v. paragrafo 3.6), precisa che:
«(b) la suddetta indicazione appare condivisibile, nell’interesse della concorrenza, in quanto non vi è motivo di non ammettere i contraenti uscenti e gli operatori economici invitati e non risultati affidatari nelle gare precedenti, quando qualunque impresa può partecipare alla nuova gara in condizione di sostanziale parità con tutti i concorrenti;
(c) il principio di rotazione deve invece essere applicato quando i posti disponibili per l’invito alla gara siano limitati a causa di ragioni oggettive, o quando l’invito sia la conseguenza di una prequalificazione gestita dalla stazione appaltante secondo valutazioni discrezionali, ad esempio attraverso un’indagine di mercato orientata da criteri selettivi. In questi casi, l’esclusione dei precedenti aggiudicatari e dei soggetti economici già invitati è utile, in quanto impedisce la formazione di una rendita di posizione, e libera la stazione appaltante dai legami e dai condizionamenti derivanti dai rapporti pregressi, livellando nuovamente il terreno della competizione;
(d) dove queste esigenze non sussistono, l’esclusione dei precedenti aggiudicatari e dei soggetti economici già invitati non aggiunge efficienza al mercato, ma sottrae opzioni alla stazione appaltante. Se l’aggiunta di un concorrente marginale non comporta problemi di gestibilità della procedura, in quanto la partecipazione è aperta a tutti, indipendentemente dal numero, e la selezione si colloca interamente a valle della richiesta di partecipazione, i precedenti rapporti di alcuni soggetti economici con la stazione appaltante risultano inevitabilmente diluiti, e in definitiva perdono ogni potere di interferenza nella nuova gara» (fattispecie relativa a gara relativa al servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi aziendali).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 82 del 31 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.