Il TAR Milano, a fronte di una domanda di annullamento di una convenzione urbanistica per dolo della parte pubblica, osserva preliminarmente che non sussistono regole preclusive alla possibilità di inserire impegni aggiuntivi che sono, quindi, rimessi alla volontà delle parti e alla verifica di meritevolezza rispetto all’intesse pubblico che si intende perseguire; il TAR rigetta poi nel merito la domanda annullamento degli atti negoziali esaminando l’istituto del dolo omissivo e del silenzio relativo ad informazioni di cui si impone la comunicazione secondo il canone di buona fede precontrattuale ex articolo 1337 c.c. nonché valutando il nesso di causalità tra il silenzio di una parte e l’errore in cui l’altra asserisce di essere incorsa anche tenendo conto delle condizioni soggettive delle stesse.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 323 del 18 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.