Il Consiglio di Stato, con riferimento all’orario da rispettare nel giorno di scadenza, osserva che l'apparente antinomia, rilevabile tra il primo e il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., va risolta nel senso che il termine delle ore 24:00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile.

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1137 del 13 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.