Il TAR Milano precisa che l’omessa impugnazione di una variante non essenziale di un permesso di costruire, che si innesta su un precedente titolo edilizio, non determina l’improcedibilità del ricorso avverso il permesso edilizio originario, restando infatti caducata dall'annullamento del permesso originario, in considerazione del rapporto di presupposizione e continuità intercorrente fra i titoli edilizi succedutisi nel tempo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 13 del 7 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.