Il TAR Milano precisa che:
<<nel corso della verifica della congruità delle voci di costo, compreso quella della manodopera, è ammissibile la correzione di errori materiali, ma consolidata giurisprudenza precisa che l’errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978);
- il principio appena riferito è strettamente correlato a quello dell’immodificabilità sostanziale dell’offerta, posto a tutela sia della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, sia del valore della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale;
- resta fermo che la verifica di congruità non è diretta ad evidenziare singole inesattezze dell’offerta (la c.d. “caccia all’errore”) ed anzi consente limitati aggiustamenti a fronte di errori materiali, che però devono presentare effettivamente tale natura, ossia essere percepibili ictu oculi, ma tale circostanza non sussiste nel caso di specie;>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 399 del 12 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.