Il TAR Brescia ricorda che <<Ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento ambientale, infatti, "la giurisprudenza amministrativa, sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla Corte di Giustizia UE, esclude l'applicabilità di una impostazione "penalistica" (incentrata sul superamento della soglia del "ragionevole dubbio") , trovando invece applicazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area ed inquinamento dell'area medesima, il canone civilistico del "più probabile che non" (cfr., ancora, in termini la sentenza n. 5668 del 2017 ed i precedenti ivi indicati). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare il principio "chi inquina paga" (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento.” (Cons. Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 7121).
L’individuazione del responsabile, quindi, può basarsi anche su elementi indiziari, in quanto la prova può essere data in via diretta o indiretta, ossia avvalendosi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c., quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività (Conformi T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 15 settembre 2020, n. 2174; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 6 marzo 2020, n. 202; 31 luglio 2018, n. 766; T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 2 dicembre 2019, n. 2562; T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 6 febbraio 2017, n. 104)>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 123 del 5 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.