Il TAR Milano giudica erronea la tesi secondo cui <<l’esame di impatto paesistico risulterebbe necessario per qualsivoglia intervento sul territorio regionale, anche nel caso di installazione delle antenne di telefonia mobile – assolutizzando le previsioni del Piano paesaggistico regionale laddove stabilisce che anche nelle aree non sottoposte a specifico vincolo paesaggistico, i progetti di intervento devono essere corredati da esame di impatto paesistico (cfr. paragrafo 1.3 della D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121 …; paragrafo 1.2 della D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 9/2727 …) –, non costituendo eccezione a tale regola il procedimento di cui all’art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003; tuttavia, in senso opposto, va evidenziato come tale ultimo procedimento autorizzatorio, secondo le richiamate interpretazioni giurisprudenziali, assorbe e sostituisce anche il procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio, dovendo l’interessato limitarsi a presentare l’istanza di autorizzazione, nel cui procedimento rientra anche l’analisi di impatto paesistico che non assume un rilievo autonomo e ostativo, fatta eccezione per i vincoli paesaggistici specifici e per quelli che riguardano le servitù militari previsti dall’art. 86, comma 4, del citato D. Lgs. n. 259 del 2003 (in tal senso, proprio con riferimento alla disciplina vigente nella Regione Lombardia, cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 dicembre 2009, n. 7944)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 471 del 19 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.