Il TAR Milano precisa che in difetto di intervenuta prescrizione, il ritardo o persino l’indugio nell’esercizio da parte della Pubblica Amministrazione del diritto di credito possono comportare l’elisione della pretesa. Diversamente opinando, si finirebbe per dare ingresso nell’ordinamento al noto istituto, elaborato dalla dottrina e giurisprudenza tedesca, della Verwirkung. Figura che, tuttavia, non sembra poter trovare spazio nell’ordinamento italiano non soltanto per il difetto di una previsione esplicita, ma anche in considerazione della sussistenza di specifiche disposizioni che tutelano la posizione del debitore (cfr., ex aliis, artt. 1175, 1206 ss., 1375 c.c.), conferendo allo stesso appositi rimedi ed escludendo che, quindi, il mero indugio nell’esercizio della pretesa possa risultare ex se illegittimo (cfr., sulla figura in esame, TAR Milano, II, 30.5.2019, n. 1234).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 271 del 28 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.