Secondo il TAR Milano, l’agibilità non può essere negata per ragioni afferenti all’inadempimento di obbligazioni nascenti dalla convenzione di lottizzazione, riguardanti aspetti del tutto estranei a quelli relative alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, quali gli obblighi di cessione delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 188 del 21 gennaio 2021.