Il TAR Brescia precisa che <<È pacifico in giurisprudenza che le convenzioni urbanistiche concretizzino un accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento previsto e disciplinato dall’articolo 11 L. n. 241/1990 (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza n. 1525/2018; T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza n. 1090/2019; C.d.S., Sez. II, sentenza n. 5318/2020).
Come tali, le convenzioni urbanistiche sono assoggettate, ove non diversamente stabilito e nei limiti della compatibilità, ai principi generali in materia di obbligazioni e contratti, e, in particolare, quelli di correttezza e buona fede nell’esecuzione dell’accordo (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 293/2014), e di tutela dell’affidamento della controparte sulla situazione venutasi a creare per effetto della conclusione dell’accordo medesimo (cfr., T.A.R. Abruzzo – Pescara, sentenza n. 107/2015). Il che vale, in particolar modo, nell’esercizio dell’autotutela decisoria, che va a incidere su un esistente assetto dei rapporti tra interesse pubblico e interesse privato, tra Amministrazione e amministrati (cfr., T.A.R. Sardegna, Sez. I, sentenza n. 214/2019).
Le convenzioni urbanistiche, ancorché dirette al perseguimento dell’interesse pubblico, presentano un ineludibile profilo negoziale, scaturendo dall’incontro di due volontà. L’interesse del privato concorre anch’esso a comporre la causa del negozio, e va salvaguardato nella fase esecutiva (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza n. 1166/2020). Di conseguenza, la modifica delle condizioni convenzionali deve essere accettata da entrambi i patiscenti secondo i comuni principi civilistici (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 7298/2019).
Questo non significa che sia in assoluto precluso all’Amministrazione che è parte dell’accordo sostitutivo di rideterminarsi unilateralmente, ma implica che ove la rideterminazione sia collegata a una sopravvenienza, essa debba assumere le forme e le modalità dal recesso di cui al comma 4 del già citato articolo 11 della L. n. 241/1990, che essa contempli l’indennizzo per il contraente privato, e che sia assoggettata a un onere motivazionale rinforzato in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico, proprio in ragione dell’affidamento ingenerato nella controparte>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 157 del 16 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.