La Corte di Cassazione, in tema di distanze legali nelle
costruzioni, precisa che qualora sopravvenga una disciplina normativa meno
restrittiva, l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al
momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere
ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento
o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al
momento della sua costruzione; tale effetto non deriva dalla retroattività
delle nuove norme, di regola esclusa dall'art. 11 delle preleggi, ma dal fatto
che, pur rimanendo sussistente l'illecito di chi abbia costruito in violazione
di norme giuridiche allora vigenti e la sua responsabilità per i danni subiti
dal confinante fino all'entrata in vigore della normativa meno restrittiva,
viene meno però l'illegittimità della situazione di fatto determinatasi con la
costruzione, essendo questa conforme alla normativa successiva e, quindi, del
tutto identica a quella delle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in
vigore.
Ne consegue, sempre secondo la Suprema Corte, l’inammissibilità
dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme
vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua
delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le
condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore,
ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo
compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina.
Analoghe considerazioni valgono – aggiunge la Corte di Cassazione – per il
caso in cui, in presenza di una successione nel tempo di norme edilizie, la
nuova disciplina sia meno restrittiva.
La sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione
civile, n. 20357 del 24 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della
Corte di Cassazione, sezione sentenzeWeb.