È onere dei destinatari dell’ingiunzione dimostrare la risalenza del fabbricato non incombendo sul comune alcun onere istruttorio in tale senso, in quanto solo il privato può fornire (atteso che ordinariamente ne dispone e dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione degli interventi, anche per dimostrare la consistenza originaria dell'immobile abusivo.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1906 del 3 giugno 2025