La manifestazione di volontà implicita o presunta ricorre allorquando la volontà provvedimentale può desumersi in modo inequivoco, rispettivamente, da un comportamento tenuto dall’amministrazione o da un provvedimento espresso emanato dall’amministrazione. I presupposti al ricorrere dei quali sussiste la manifestazione di volontà implicita o presunta, e quindi il provvedimento implicito cui fa capo quella volontà, sono i seguenti: i) non vi deve essere una disposizione di legge che prevede una manifestazione espressa della volontà provvedimentale e che quindi prescrive una data forma quale elemento costitutivo del provvedimento (principio di libertà delle forme); ii) deve esservi l’espressione all’esterno di un contegno amministrativo che può consistere in un comportamento materiale o procedimentale oppure in un provvedimento espresso proveniente dalla stessa amministrazione a cui si intende imputare la manifestazione di volontà provvedimentale implicita o presunta sulla cui base verificare la costruzione della fattispecie (esteriorizzazione); iii) il contegno amministrativo esterno deve promanare dall’organo competente ad esprimere la volontà amministrativa implicita o presunta (competenza); iv) il contegno amministrativo (presupponente) deve essere conseguenza necessaria dell’atto implicito (presupposto) nel senso che il primo non potrebbero essere posto in essere se non sulla base di una pregressa manifestazione di volontà provvedimentale implicita o presunta dell’organo amministrativo (rapporto di condizionamento); v) il provvedimento implicito deve essere l’unica conseguenza possibile della presunta manifestazione di volontà (univocità).

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2678 del 15 luglio 2025