La richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici non consente di superare quanto disposto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., in quanto deve ritenersi ostativa all’integrazione del contraddittorio, di cui all’art. 49 c.p.a., l’omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati. Tale adempimento costituisce, infatti, condizione di ammissibilità del ricorso e assume il ruolo di essenziale e imprescindibile preliminare adempimento, la cui mancanza non è sanabile mediante la sola richiesta di notifica per pubblici proclami.

TAR Lombardia, Milano Sez. V, n. 2728 del 18 luglio 2025