Il principio di equivalenza consente di rendere ammissibili quelle offerte caratterizzate da prestazioni con specifiche tecniche non identiche ma simili a quelli richieste dalla lex specialis in quanto comunque idonee al soddisfacimento di una specifica esigenza della stazione appaltante. Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di equivalenza occorre distinguere tra requisiti minimi strutturali e funzionali. La verifica di equivalenza è ammessa per quest’ultima tipologia di requisiti, in quanto funzionali ad assicurare l’interesse cui è preordinata la commessa. I requisiti minimi c.d. strutturali sono invece richiesti per delimitare tassativamente la tipologia di dispositivo richiesto, senza possibilità di giudizio di equivalenza. La qualificazione in “termini "strutturali" o "funzionali" di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende tuttavia dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall'esistenza o meno nella lex specialis dell'esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell'amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2759 del 24 luglio 2025