Per ritenere configurabile un obbligo giuridico di provvedere in capo all’amministrazione, deve sussistere uno specifico obbligo giuridico di provvedere e quindi l’attività non deve essere discrezionale nell’an; siffatto obbligo deve avere ad oggetto l’esercizio di un potere pubblico – e non di autonomia negoziale - e il potere deve incidere su di una posizione giuridica qualificata e differenziata, a prescindere dalla natura del potere (discrezionale, di programmazione, di pianificazione) o dei caratteri dell’atto (puntuale o generale) (fattispecie in materia di richiesta di correzione di errore materiale e di rettifica del P.G.T. in riferimento all'esatta determinazione delle fasce di rispetto e delle fasce di salvaguardia).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2776 del 28 luglio 2025