Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 4, della L.R. n. 12 del 2005 per l’approvazione del piano attuativo non ha carattere perentorio, in mancanza di una espressa qualificazione normativa in termini di perentorietà, sicché il suo decorso non determina né la decadenza dell’amministrazione dal potere di provvedere né la formazione di provvedimenti taciti di assenso o di diniego. Peraltro, il carattere meramente ordinatorio e acceleratorio del termine non comporta che la sua violazione possa ritenersi giuridicamente neutra o irrilevante; trattandosi di un termine legale di conclusione del procedimento, evidentemente finalizzato a prevenire ingiustificate inerzie della P.A. e a garantire tempi tendenzialmente certi di conclusione del procedimento, la sua inosservanza cristallizza di per sé un inadempimento dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. 241/90; peraltro, l’obbligo di “concludere il procedimento” di approvazione del Piano attuativo non significa obbligo di “approvare” il piano attuativo, venendo in considerazione un atto per nulla vincolato nel proprio contenuto, ma espressione, al contrario, dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione comunale nella gestione del proprio territorio.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 675 del 16 luglio 2025