È tardiva la memoria depositata alle ore 12:14 dell'ultimo giorno consentito, ovverosia oltre le ore 12.00, cui fa riferimento l’art. 4, comma 4, all. 2 c.p.a., per cui tale memoria che non può essere esaminata. Infatti, l’apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, delle disposizioni di attuazione al c.p.a., va risolta nel senso che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data. Invece, in presenza di una camera di consiglio o di un’udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 657 dell'11 luglio 2025